DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 4/10/01
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21
febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove
norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei
congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
legge
comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri ai Sensi dell'articolo 17 della citata legge n.
400/1988, con nota n.27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Definizione
Art. 2. Verifica di conformità
Art. 3. Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1
devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma
primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di
iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4. Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo
1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità,
uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale
di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito;
sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di
conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2.
I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano
le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello
specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5. Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e
l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette
all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
L'importazione e' altresì soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma
primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni
stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6. Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui
all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia
da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del
marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi
oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile
effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso
di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal
ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti
dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende
autorizzata.
Art. 7. Cessione
1. La
cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1
e'consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il
commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n.
773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro
delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n.
773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n.
635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la
quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi
acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la
propria identità personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere
acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di
riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di
cui all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra
soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a
termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per
corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n.
110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a
minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad
autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al
comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere
portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e'
consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da
soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere
effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate
scariche, inserite in custodia.
Art. 11. Parti d'arma
1. Le
parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune
da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo
singolo
Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13. Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le
disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento
all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo
quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre
agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il
funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni
contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può
avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono,
della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte
all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di
funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E'
vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica
del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono
sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15. Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e
11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
1. La violazione delle disposizioni del
presente regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies
del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando e' accertata una violazione delle
disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo,
all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non
concerne attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente
regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali,
registro
n. 12, foglio n. 106